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Ambasciata D'Italia in
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Ufficio Commerciale
Quadro Economico
L'economia dell'Uganda ha registrato, a
partire dalla fine degli anni ottanta, progressi significativi grazie al
consolidamento della situazione politica interna, all'adozione di un
programma di riforme strutturali miranti al controllo del tasso di
inflazione, alla privatizzazione di imprese statali, alla liberalizzazione
dell'economia, alla promozione degli investimenti e delle esportazioni. Il
processo di liberalizzazione dell'economia e degli scambi con l'estero e'
stato portato avanti con coerenza, riducendo gradualmente le posizioni
monopolistiche, abbassando il livello delle tariffe doganali ed eliminando le
restrizioni di natura valutaria. Tale politica ha ricevuto il pieno
riconoscimento delle Istituzioni finanziari internazionali al punto che l'Uganda
e' stato riconosciuto, sin dall'aprile 1998, il primo Paese, fra quelli
più poveri, a beneficiare del programma di intervento messo a punto dal
Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale che prevede una
consistente riduzione del debito bilaterale e multilaterale. Con tale
programma di alleggerimento del debito, l'Uganda vede i suoi conti di
ripagamento del debito ridotti di circa 40 milioni di dollari all'anno, per
un decennio. In cambio il Governo ugandese si e' impegnato a utilizzare tale
somma per progetti in alcuni settori prioritari sociali, come l'educazione e
la sanita'. Il gruppo dei Paesi donatori (Paris Club), riunitosi a Kampala
nel dicembre 1998, ha messo da parte le obiettive riserve sulla corruzione
nel Paese (L'Uganda appare ai primi posti in una classifica formulata dalla
Banca Mondiale), e si e' impegnato per un ammontare di 2.2 miliardi di
dollari per i successivi tre anni, anche allo scopo di sostenere un'economia
il cui andamento, nel contesto africano, rimane uno dei migliori. La crescita
del PIL, negli ultimi dieci anni e' stata mediamente di circa il 6.7% (nel
1999 è stato del 7.4%, superiore quindi al 7% previsto dai programmi del
Governo, ma nei due anni successivi, 2000 e 2001, ha riscontrato una
sensibile contrazione a causa, soprattutto, di alcuni fattori esogeni
). Nel corso dell’anno finanziario 2001/02, l'economia ugandese si è sviluppata al ritmo del 5,7%, analogamente al tasso di crescita realizzato nel 2000/01. Questi tassi di crescita sono stati realizzati nonostante una significativa diminuzione degli scambi commerciali del Paese; tale peggioramento e’ stato causato soprattutto dalla caduta dei prezzi del caffè all’esportazione che hanno subito una contrazione del 55% negli ultimi due anni e del 30% soltanto nel periodo 2001/02. Il fatto che l'Uganda sia riuscita a mantenere, nel periodo 2001/02, lo stesso andamento del tasso di sviluppo economico dell’anno precedente, dimostra la relativa forza del sistema economico e l'impatto positivo delle riforme del sistema produttivo nonché delle iniziative politiche, come ad esempio quelle volte all’aumento e alla diversificazione delle esportazioni Mentre l'economia si è
sviluppata ad un tasso del 5,7%, il tasso tendenziale dell’inflazione
(relativa ai prodotti di consumo, esclusi i prodotti agricoli alimentari) per
il periodo 1999/01 é stato del 5%, entro il limite previsto dal
governo. Il controllo dell’inflazione costituisce l’obiettivo cardine nella
gestione macro-economica dell'Uganda; esso ha contribuito ad assicurare
quella stabilità economica necessaria a stimolare gli investimenti del
settore privato, sostenendo altresì la realizzazione del livello di sviluppo
del PIL. Pertanto, gli investimenti del settore privato nel 2001/02 sono
cresciuti di oltre un punto percentuale del PIL. Oggi, il totale degli
investimenti privati nel contesto dell’economia ugandese rappresenta il 14,6%
del PIL, quasi il doppio di una decina di anni fa. Il tasso di cambio medio
dello scellino ugandese rispetto al dollaro è aumentato dello 0.5% nel
periodo 2001/02, a fronte di un deprezzamento del 17% dell’anno precedente.
Lo scellino ha dovuto confrontarsi con le pressioni di tale miglioramento
nella prima metà dell'anno finanziario, con un aumento iniziale dello 0.8%, e
di un successivo deprezzamento fino al 5% durante la seconda metà dell’anno.
I tassi dei Buoni del Tesoro hanno registrato un rialzo all'inizio dell'anno,
per poi scendere ai livelli più bassi registrati negli ultimi tre anni a
causa di un’eccessiva liquidità nel sistema finanziario. Nonostante tale
eccesso di liquidità, il credito al settore privato è aumentato di appena
l’1,8%, anche a causa degli alti tassi di interesse. Per quanto riguarda il
mercato estero, alcuni dei Paesi dell'Unione Europea mostrano una buona performance,
collocandosi tra i maggiori partners commerciali dell'Uganda. Negli ultimi
due anni, 1999 e 2000, il 12.1% ed il 17.5%, rispettivamente, delle merci
importate in Uganda provengono infatti dai Paesi Europei (nell'ordine Gran
Bretagna, Italia, Germania, Francia, Belgio e Danimarca) e l'Uganda
esporta, nello stesso periodo, il 25% del totale delle sue
esportazioni, verso l'Europa. I prodotti esportati sono principalmente caffé,
fiori freschi, cotone, tè, cacao, tabacco, prodotti ittici, frutta e ortaggi,
spezie, pelli grezze . Altri partners commerciali sono i Paesi COMESA, la cui
quota di esportazione e' di circa il 23%, seguiti dai Paesi dell'Asia e
dell'Estremo Oriente: Giappone, India, Hong Kong, Malaysia, Singapore e Cina.
Il caffè è pur sempre il prodotto
dominante nelle esportazioni. Tale prodotto ha sempre assicurato nel passato
il maggior flusso di entrate valutarie, raggiungendo, negli anni '80, livelli
fino al 94% del valore complessivo delle esportazioni. Tuttavia, a causa
della caduta del prezzo del caffè sui mercati internazionali, tale quota è
venuta via scemando fino conseguire quote più modeste: 31% nel 2000. In
compenso è aumentata la parte di entrate valutarie relativa alle esportazioni
di prodotti "non tradizionali", diversi cioè del caffè, cotone, tè
e tabacco (ad esempio fiori). Rapporti Economici-Commerciali BilateraliLe
esportazioni dall'Uganda verso l'Italia ammontano nel 2001 a 17.9
milioni di Euro mentre, nello stesso periodo, le importazioni dall'Italia
verso l'Uganda ammontano a 10.5 milioni di Euro con un saldo per l'Italia di
12.4 milioni di Euro. Nei primi cinque mesi del 2002 tali valori sono stati,
rispettivamente, 8.1 e 7.1 milioni di Euro . I prodotti che l'Italia importa
dall'Uganda sono principalmente pelli grezze non pregiate e caffé, mentre le esportazioni
italiane verso l'Uganda sono costituite soprattutto da materiali
metalmeccanici , parti di macchine non elettriche, autoveicoli e prodotti
alimentari. Tre sono gli Accordi conclusi che hanno
confermato i buoni rapporti bilaterali tra l'Italia e l'Uganda negli ultimi
tre anni:
InvestimentiPERCHE' INVESTIRE IN UGANDA ?
COMMERCIO CON
L'ESTERO Dal 16 al 18
ottobre 2002 si é svolta la visita a Kampala del Sottosegretario agli affari
esteri Sen. MANTICA. Nel corso della visita, il Sottosegretario
ha avuto modo di visitare alcuni progetti di cooperazione e di incontrare
alcuni esponenti del governo ugandese. A questi ultimi, Mantica non ha
mancato di ricordare la volontà del Governo italiano a rendere concrete, con
la collaborazione delle Autorità ugandesi, le opportunità di investimenti nel
quadro dell'Accordo Italia-UNIDO per la creazione di joint-ventures
tra aziende ugandesi e controparti italiane. Esiste sin dal'ottobre 2000 l’Ufficio IPU (Investment Promotion Unit) a Kampala, progetto ITALIA-UNIDO, finanziato interamente dall’Italia, che svolge, in stretta collaborazione con l'Uganda Investment Authority, un'attività di individuazione di opportunità commerciali in loco per avviare possibili joint-ventures tra aziende ugandesi e controparti italiane.
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PROCEDURA PER
INVESTIRE IN UGANDA: ========================================== VADEMECUM PER GLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI IN AFRICA Premessa
Scopo di questo “Vademecum”, edito dalla Direzione Generale per i
Paesi dell’Africa Sub-sahariana (D.G.A.S.) del Ministero degli Affari
Esteri, è quello di fornire una guida agile ed essenziale all’operatore
economico italiano (sia che si tratti di un operatore commerciale come di un
investitore) che sia interessato al mercato dell’Africa sub-sahariana.
Questa area è la meno sviluppata nel mondo, in quanto il suo Prodotto interno
lordo (PIL) globale, secondo stime della Banca Mondiale relative all’anno
2001, ammonta a circa 330 miliardi di dollari USA (meno di un terzo del PIL
italiano), di cui quasi il 40% è costituito dal solo Sud Africa; la regione
rappresenta appena l’1,5% del totale del commercio mondiale e attira meno
dell’1% degli investimenti internazionali. Nonostante questo,
si tratta anche della regione che ha registrato il più alto tasso
crescita economica nel 2001 (+3,9%) e quella per la quale è stata concepita
una forma innovativa di partenariato, che ha avuto origine da un’iniziativa
di un gruppo di Paesi africani, i quali hanno lanciato nel 2001 il NePAD
(Nuovo Partenariato per lo Sviluppo dell’Africa), al quale il G8 ha risposto
nel giugno 2002 varando il “Piano d’Azione per l’Africa”. Tale
partenariato prevede un sostanziale aumento (circa 6 miliardi di dollari
annui) dell’aiuto allo sviluppo nei confronti dei Paesi africani che
rispettano le regole della democrazia, dei diritti dell’Uomo e del
buongoverno, nonché un ulteriore aumento (per un altro miliardo di dollari)
dei finanziamenti internazionali già operanti per la riduzione del debito
estero dei suddetti Paesi; ma, soprattutto, esso pone una particolare enfasi
sulla necessità di incrementare sostanzialmente gli investimenti privati in
Africa, attuando le politiche più adatte a tale scopo.
Per queste ragioni, negli anni a venire l’Africa dovrebbe presentare
nuove ed interessanti opportunità per gli operatori economici italiani e
soprattutto per i nostri investitori, che hanno finora trascurato questo
continente, anche per le prevalenti condizioni di instabilità politica.
Infatti, se la nostra presenza commerciale nell’Africa sub-sahariana è in
linea con il nostro status economico internazionale (siamo il sesto partner
commerciale della regione, dopo USA, Giappone, Regno Unito, Francia e
Germania), non altrettanto si può dire della nostra presenza in termini di
investimenti diretti: siamo infatti appena il settimo investitore, superati
anche dai Paesi Bassi. Occorre pertanto lavorare per correggere questa
situazione; il presente Vademecum vuol essere un modesto contributo in tal
senso, tentando di offrire un quadro obiettivo ed aggiornato degli strumenti a
disposizione dei nostri operatori economici.
Il presente Vademecum è, a tutti gli effetti, un “work in
progress” e non ha minimamente la pretesa di essere una guida completa. La
nostra speranza è che esso possa essere uno strumento utile per cominciare ad
orientarsi in una materia complessa ed in rapida evoluzione quale quella dei
rapporti economici con l’Africa sub-sahariana. I.
GARANZIE
ASSICURATIVE A. Le funzioni della SACE
Le garanzie assicurative per un’operazione economica all’estero (e
quindi anche in Africa) possono essere fornite dall’Istituto per i Servizi
Assicurativi del Commercio Estero (SACE), le cui funzioni sono regolate dal
Decreto Legislativo n.143 del 31/3/1998, integrato con il Decreto Legislativo
n. 170 del 27/5/1999 (vedi www.isace.it ).[1] Gli
strumenti assicurativi di cui dispone la SACE sono: - la PROMESSA DI GARANZIA (l’operatore italiano, prima della
conclusione del contratto, con la controparte estera, può ottenere una
promessa di garanzia che gli consente di avere da SACE l’impegno che, a meno
di fatti nuovi, l’operazione potrà essere assicurata alle condizioni
riportate nella promessa medesima) e - la GARANZIA ASSICURATIVA (dopo la firma del contratto di fornitura,
l’operatore italiano può richiedere la garanzia assicurativa
a cui SACE risponderà in caso affermativo con una proposta di
contratto specificando le condizioni di assicurabilità ed il relativo costo). Se
l’importo delle operazioni per cui l’operatore presenta domanda di
promessa o di garanzia è inferiore ad € 250mila o se l’impresa che fa
domanda è classificabile come PMI secondo i parametri dell’UE (numero di
dipendenti inferiore a 250, fatturato annuo inferiore a € 40 milioni, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a € 27 milioni e che il capitale o
i diritti di voto non siano detenuti per il 25% e più da una o più imprese
non PMI), le spese di apertura dossier non sono dovute. L’ammontare
delle spese di apertura dossier, ove dovute, è stabilito secondo i seguenti
parametri: - €
500 per rischi assumibili di importo fino a 2,5 milioni di Euro - € 2.500
per rischi assumibili di importo compreso tra € 2,5 milioni e 12,5 milioni; - € 5.000
per rischi assumibili di importo compreso tra € 12,5 milioni e 50; - € 12.500
per rischi assumibili di importo superiore a € 50 milioni. Le imprese possono assicurare i propri crediti direttamente presso
l’Istituto SACE oppure indirettamente attraverso banche italiane o estere. »»»»» I paesi
oggetto di attività di credito all’esportazione sono classificati in
relazione al grado di rischio. L’analisi del rischio è condotta in modo
congiunto da tutte le agenzie di credito all’esportazione (ECA) dei Paesi
membri dell’OCSE, nell’ambito di un gruppo di lavoro ad hoc. La
classificazione dei Paesi da parte di SACE coincide di norma con quella OCSE.
Le categorie sono 7: alla 1a categoria corrisponde il rischio minore; alla 7a
corrisponde il rischio maggiore. Gli accordi OCSE stabiliscono che a ciascuna
classe di rischio corrisponda un premio minimo (Minimum Premium Benchmark, MPB)
a copertura del rischio sovrano nelle operazioni di assicurazione del rischio
del credito. Tali accordi non fissano alcun riferimento per il rischio
commerciale, che va ad aggiungersi al MPB nel caso di tutti i debitori non
sovrani. Nell’ambito
delle suddette 7 categorie di rischio, SACE stabilisce, in linea di massima,
il proprio atteggiamento assicurativo secondo il seguente approccio: –
paesi assicurabili senza particolari restrizioni; –
paesi verso i quali si adotta un atteggiamento di “apertura con
restrizioni”; –
paesi per i quali è prevista o è stata realizzata la cancellazione del
debito (di tale categoria fanno parte la maggior
parte dei paesi africani); -
– paesi
in sospensiva e in pausa di riflessione.
Per verificare la posizione di
un determinato Paese nell’ambito di queste categorie, vedi la pagina WEB:
http://www.isace.it/database/skpaesew.nsf/PSPWGE?OpenPage B.
Tipologie di assicurazione che gli operatori possono stipulare direttamente
con SACE 1.
POLIZZA GLOBALE Questo
è lo strumento più adatto per forniture d’importi non molto elevati e
ripetitive sullo stesso cliente e perciò particolarmente idoneo alle PMI che
vogliano assicurare i propri crediti derivanti dall’esportazione di merci di
produzione nazionale. E’ infatti possibile reintegrare il fido sulla base
dei pagamenti effettuati dal debitore alle scadenze dovute. Durante la normale
gestione della polizza può essere variata la composizione dei paesi e dei
clienti importatori. La polizza ha durata un anno ed è prorogata
automaticamente salvo disdetta da una delle parti. E’
prevista la possibilità di coprire sia il rischio politico abbinato al
rischio di insolvenza commerciale, sia il solo rischio politico. Mentre nel
primo caso l’esportatore deve impegnarsi ad assicurare i suoi crediti nei
confronti di almeno tre clienti esteri privati (se assicura tutti i crediti
verso tutta la sua clientela estera privata avrà lo sconto del 30% del premio
assicurativo), nel secondo ha la possibilità di gestire la polizza in
autonomia mediante l’utilizzo del “massimale paese”, cioè SACE delibera
un importo massimo su uno o più paesi senza la preventiva specifica dei
debitori. Il
rischio assicurabile è il rischio di credito. http://www.isace.it/database/sito%20Web/myPubblica.nsf/vwPubblicati/ServiziAssicurativi-PolizzaGlobale?OpenDocument 2. POLIZZE INDIVIDUALI a.
Assicurazione per l’esportazione di merci e servizi E’
possibile assicurare le esportazioni di merci e servizi
(in genere, le prestazioni di servizi, di studi o di progettazioni sono
congiunte alla fornitura di merci o all’esecuzione di lavori) per i seguenti
rischi: -
rischio di produzione (interruzione della produzione per 6 mesi
consecutivi) -
rischio di credito (l’assicurato non può ottenere il pagamento
parziale o totale degli importi dovutigli entro i 3 mesi successivi alla
scadenza) -
rischio di mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o
anticipazioni -
rischio di escussione di fideiussioni -
rischio di distruzione o danneggiamento di beni (per guerra o calamità
naturali). b.
Esecuzione di lavori all’estero e montaggio La
garanzia assicurativa può essere concessa all’impresa italiana anche se il
contratto per l’esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi
personalità giuridica di diritto estero, a condizione che in queste ultime vi
sia partecipazione di capitale, diretta o indiretta, di un’impresa italiana.
La copertura assicurativa sarà commisurata all’entità della partecipazione
dell’impresa italiana (salvo che non si accerti una maggiore partecipazione
effettiva dell’impresa italiana all’esecuzione dei lavori, degli studi e
delle progettazioni). I
rischi assicurabili sono gli stessi elencati al paragrafo a) qui sopra, con
l’aggiunta del rischio di requisizione o confisca dei beni. c.
Depositi all’estero per vendita o partecipazione a fiere e mostre I prodotti
costituiti in deposito all’estero, quelli esposti in mostre e fiere sempre
all’estero, e quelli esportati temporaneamente per la vendita possono essere
assicurati contro i rischi di:
- distruzione
o danneggiamento dei beni; - requisizione
o confisca dei beni. d. Cauzioni, depositi, anticipazioni o fideiussioni
Possono
essere assicurati contro il rischio di mancata o ritardata restituzione,
parziale o totale, di cauzioni, di depositi, di anticipazioni e/o contro il
rischio di escussione di fideiussioni che gli operatori nazionali sono tenuti
a presentare per poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti
esteri; a fronte di pagamenti anticipati; al fine di garantire la buona
esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi, di
esecuzione di lavori o di prestazioni connesse al contratto; in sostituzione
di trattenute a garanzia; per l’esecuzione d’investimenti all’estero a
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa nazionale. http://www.isace.it/database/sito%20Web/myPubblica.nsf/vwPubblicati/ServiziAssicurativi-PolizzaIndividuale?OpenDocument 3. POLIZZE SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ALL’ESTERO
Sono
assicurabili i rischi di perdite del capitale investito, o delle somme
spettanti di investimenti all’estero, costituite da apporti di capitali, di
beni strumentali, di tecnologie, di licenze, brevetti, di servizi di
progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e
commercializzazione, ovvero effettuati con carattere di partecipazione o di
garanzie a sostegno dei finanziamenti medesimi. Queste
operazioni possono essere assicurate sia che l’impresa italiana costituisca
un’impresa all’estero, sia che controlli o partecipi in un’impresa
estera.
Gli investimenti debbono essere caratterizzati dalla fondata previsione
di effetti positivi non solo per il Paese che ospita l’intervento ma anche
per l’economia italiana. http://www.isace.it/database/sito%20Web/myPubblica.nsf/vwPubblicati/ServiziAssicurativi-PolizzaInvestimenti?OpenDocument 4. ASSICURAZIONI
ALLE BANCHE PER
IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI ITALIANE Si tratta di assicurazioni che gli istituti bancari
italiani o esteri possono stipulare a copertura di crediti o linee di credito
concesse a banche o debitori esteri per il finanziamento di esportazioni
italiane o attività ad esse collegate (prestazioni di servizi, esecuzione di
lavori, studi e progettazioni).
Attraverso la garanzia assicurativa che copre la
banca italiana o estera dal mancato rimborso del debitore estero, viene
fornito agli operatori italiani il necessario supporto per le loro vendite a
credito sui mercati esteri.
http://www.isace.it/database/sito%20Web/myPubblica.nsf/vwPubblicati/ServiziAssicurativi-CreditoAcquirente?OpenDocument http://www.isace.it/database/sito%20Web/myPubblica.nsf/vwPubblicati/ServiziAssicurativi-ConfermaCredito?OpenDocument http://www.isace.it/database/sito%20Web/myPubblica.nsf/vwPubblicati/ServiziAssicurativi-ConvenzioniQuadro?OpenDocument Per poter chiedere l’indennizzo a fronte delle
garanzie assicurative ottenute, il danno deve essere imputabile direttamente
ed esclusivamente agli eventi generatori di sinistro indicati nelle relative
Condizioni di Polizza. II.
STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA SIMEST SpA
A.
Le funzioni della SIMEST
La Società Italiana per le Imprese all’estero (SIMEST) è una società
per azioni istituita nel 1990 con la Legge n. 100/90, integrata dal Decreto
Legislativo n. 143/98, dal Ministero del Commercio con l’Estero (oggi
inglobato nel Ministero delle Attività Produttive), che detiene il 76% del
suo pacchetto azionario, mentre le rimanenti quote sono possedute da banche,
imprese ed associazioni. Accanto agli strumenti d’intervento finanziario,
descritti qui di seguito, a supporto dell’internazionalizzazione delle
imprese italiane, essa fornisce anche servizi di assistenza e consulenza per
tutte le fasi relative all’avvio e alla realizzazione degli stessi
interventi finanziari. B.
Partecipazione al capitale di imprese estere
La
SIMEST S.p.A. può partecipare fino al 25% del capitale sociale di imprese
estere al fianco di una o più imprese italiane o comunitarie (se controllate
da società italiane), che intendono investire in un paese extra UE sotto
forma sia di “joint venture” che d’investimento diretto, consentendo così
a quest’ultima/e di condividere il rischio potenziale con un partner
istituzionale.
La proposta di partecipazione può essere presentata alla SIMEST da
società di capitali, società di persone, cooperative, consorzi, associazioni
d’imprese. Gli interventi sono accordati prioritariamente a PMI e loro
consorzi. La SIMEST interviene nei paesi in cui sono in vigore accordi per la
protezione degli investimenti con il Governo italiano o con organizzazioni
sovranazionali, in quelli che per tradizione, cultura e legami etnici sono
maggiormente vicini all’Italia o che hanno una particolare rilevanza
“geopolitica” per il Sistema Italia.
La durata massima della partecipazione è di 8 anni dall’acquisizione
anche se a partire dal 1999 non è più inderogabile.
La SIMEST può concedere agevolazioni su finanziamenti ad imprese
italiane che investono in capitale di rischio. L’importo massimo del
finanziamento agevolabile è il 90% della quota di partecipazione
dell’impresa italiana al capitale dell’impresa estera se questa è
inferiore o uguale al 51%, mentre è del 45,9%
del capitale sociale dell’impresa estera se la partecipazione è
superiore al 51%. Per le PMI l’importo massimo agevolabile per ogni
iniziativa non può superare i 40 milioni di Euro, mentre per ogni gruppo
economico il limite massimo è di € 80 milioni. Il tasso di contributo è
fisso per tutta la durata del finanziamento ed è pari al 50% del tasso di
riferimento del credito all’industria vigente al momento della stipulazione
del contratto di finanziamento. C. Agevolazione dei crediti
all’esportazione
La materia è regolata dal Decreto legislativo n.143 del 31/3/1998.
L’obbiettivo è di consentire alle imprese italiane esportatrici di offrire
ai loro acquirenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a
condizioni e tassi d’interesse competitivi. L’intervento copre la
differenza tra il tasso di mercato richiesto dalla banca italiana o estera
(nella misura ritenuta ammissibile) ed il tasso agevolato a carico
dell’acquirente estero; viene fissato durante la negoziazione o al momento
della stipula del contratto e resta fisso per tutto il periodo di durata del
credito all’esportazione. L’importo agevolabile è al massimo pari
all’85% della fornitura, il 15% deve essere regolato in contanti e coprire
eventuali esborsi all’estero. Il tasso d’interesse minimo (CIRR) è
stabilito mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di
denominazione del credito all’esportazione.
Oggetto di quest’agevolazione sono le esportazioni di macchinari,
impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, mentre sono escluse le
esportazioni di beni di consumo, nonché di semilavorati o di beni intermedi
che non siano destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni
d’investimento.
Il finanziamento deve essere denominato nella stessa valuta del
contratto di fornitura. La richiesta di agevolazione viene presentata alla
SIMEST dalla banca finanziatrice o direttamente dall’esportatore.Le forme di
finanziamento più frequenti sono: sconto pro solvendo o pro soluto di titoli
di credito, smobilizzo di crediti assistiti da lettere di credito
irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di
credito “stand-by” irrevocabili, oltre alle operazioni di credito
acquirente.
D. Finanziamento agevolato delle
spese per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e studi di
fattibilità connessi ad esportazioni o ad investimenti italiani all’estero;
e finanziamento agevolato delle spese per la realizzazioni di studi di
prefattibilità e di fattibilità connessi all’aggiudicazione di commesse il
cui corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire
l’opera.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo n. 143 del 31/3/1998,
modificato con Decreto Ministeriale n.136 del 23/3/2000.
Le
domande per accedere a questi finanziamenti agevolati devono essere presentate
alla SIMEST S.p.A., il cui Comitato ha tempo tre mesi dalla ricezione della
stessa per deliberare in merito alla concessione del finanziamento. Possono
presentare domanda le imprese italiane, loro consorzi o associazioni; hanno
priorità le PMI e le imprese in possesso di certificazione di qualità. Il tasso
d’interesse passivo è pari al 25% del tasso di riferimento vigente alla
data di stipula del contratto di finanziamento, stabilito dal Ministero del
Tesoro. Tale tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto di
finanziamento. Le spese
strettamente collegate agli studi di prefattibilità e di fattibilità
connessi con l’aggiudicazione di commesse in cui il corrispettivo è
costituto in tutto o in parte dal diritto di gestire l’opera sono
finanziabili nei limiti del 50% dell’importo preventivato ed approvato dal
Comitato se sostenute nel periodo di sei mesi a decorrere dalla data di
delibera di concessione del finanziamento. Il limite massimo del finanziamento
concedibile è di € 361.000. Le spese imputabili a
programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità connessi ad
esportazioni o ad investimenti sono invece finanziate per l’intero valore
preventivato ed approvato dal Comitato. Sono finanziabili le spese per
programmi di assistenza tecnica sostenute nell’arco di un anno a decorrere
dalla delibera di approvazione del finanziamento per un ammontare massimo di
€ 516.000. Per quanto riguarda quelle inerenti a studi di fattibilità sono
ammissibili quelle sostenute nei sei mesi decorrenti dalla data di delibera
del Comitato e per un importo massimo di € 361.000. La durata complessiva
del finanziamento non può superare i tre anni e mezzo di cui i primi sei mesi
di preammortamento o, per i programmi di assistenza tecnica, i 4 anni
comprensivi di un periodo di preammortamento di 12 mesi.
L’impresa richiedente il finanziamento è tenuta a presentare alla
SIMEST S.p.A., al momento della richiesta di erogazione, una delle seguenti
tipologie di garanzia: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, pegno
su titoli, o fideiussione dei consorzi di garanzia collettiva fidi
convenzionati con la SIMEST. Per favorire l’accesso delle PMI a tali
agevolazioni è stato previsto che debbano presentare garanzie solo per il 50%
dell’importo del finanziamento erogato. E. Finanziamenti di programmi di
penetrazione commerciale all’estero volti a costituire insediamenti durevoli
La materia è regolata dalla Legge n. 394 del 29/07/1981. Lo scopo è
di favorire la presenza stabile e qualificata d’imprese italiane in paesi
extra UE. Tale presenza può essere realizzata mediante la costituzione di
rappresentanze permanenti all’estero gestite direttamente con l’impiego di
personale proprio, attraverso una società partecipata di diritto locale, o
attraverso collaborazione con importatori, distributori, rappresentanti. Di
regola i finanziamenti sono destinati ad una sola area geoeconomica e a non più
di due paesi della stessa area; possono essere ammesse spese da sostenere in
paesi di protezione, cioè vicini a quello in cui viene realizzato il
programma. Il
sostegno consiste in finanziamenti a tasso agevolato, pari al 40% del tasso di
riferimento (viene fissato mensilmente ed è rilevabile sul sito Internet
dell’ABI e della SIMEST), a valere su un fondo a carattere rotativo. Qualora
richiesto nella domanda il Comitato può concedere un anticipo pari al massimo
al 10% dell’importo del finanziamento approvato. Sono finanziabili le spese
sostenute nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di approvazione
del programma e termina due anni dopo la stipula del contratto.
Le spese ammissibili devono risultare coerenti con: -
i programmi: come le spese di costituzione ed ampliamento di
rappresentanze permanenti all’estero (uffici o filiali di vendita, centri di
assistenza ai clienti, magazzini, depositi e sale espositive), studi di
mercato, promozione, dimostrazione, pubblicità, nonché spese per la
prestazione di servizi di assistenza pre e post-vendita alla clientela -
le capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto
richiedente
Il finanziamento può coprire al massimo l’85% delle spese previste
dal programma di penetrazione commerciale con un importo non superiore a €
2.065.000 (€ 3.098.000 nel caso di consorzio, società consorzile o
raggruppamento di PMI che gestiscano direttamente il programma). E’
ammissibile al finanziamento anche il potenziamento di strutture già
operanti. Ciascuna impresa può presentare la domanda per un solo programma
per volta. Una nuova domanda può essere presentata dopo l’invio della
relazione finale della precedente.
Il periodo di realizzazione del programma decorre dalla data di
approvazione del programma e termina
due anni dopo. La durata complessiva del finanziamento non può essere
superiore a 7 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento,
comprensivi di un periodo di preammortamento
di 2 anni in cui sono corrisposti solo gli interessi. Le rate
sono semestrali, posticipate, a quote costanti di capitale più gli interessi
sul debito residuo. Le
erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle
seguenti garanzie: §
fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo lo schema
predisposto dalla SIMEST e rilasciata da banche o compagnie assicurative di
gradimento della stessa SIMEST §
fideiussione di Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi convenzionati con
la SIMEST §
pegno su titoli §
per le PMI che non siano in grado di fornire integralmente le garanzie
sopra indicate può essere fornita, a valere su una disponibilità costituita
presso il fondo, una garanzia integrativa e sussidiaria fino al massimo del
40% dell’ammontare del finanziamento deliberato. Il
Ministero delle Attività Produttive, anche mediante ispezioni in loco,
accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione,
avvalendosi della collaborazione dell’ICE. La
domanda di finanziamento insieme alla documentazione richiesta dev’essere
presentata alla SIMEST. Nel caso di imprese artigiane la richiesta può essere
presentata con apposito modulo alla Artigiancassa S.p.A. in base alla
convenzione stipulata con SIMEST. Nel
valutare la richiesta la SIMEST terrà conto della consistenza patrimoniale,
finanziaria ed organizzativa dell’impresa richiedente, tant’è che tra i
documenti che devono essere allegati alla domanda, oltre che una relazione sul
programma che illustri gli obiettivi e le modalità di realizzazione ed una
descrizione analitica di tutte le spese preventivate, devono essere allegati
anche i bilanci degli ultimi tre esercizi. All’agevolazione
sono ammesse con priorità le PMI
comprese quelle agricole, loro consorzi o raggruppamenti, le società a
prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione
all’estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Un
accesso prioritario è riconosciuto ai soggetti in possesso di una
certificazione di qualità di prodotto o d’azienda. F. Finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali La
materia è regolata dalla Legge n. 304 del 20/10/90, il cui obiettivo è di
facilitare la partecipazione delle imprese italiane a gare internazionali
indette in paesi non appartenenti all’UE (e, comunque, non indette dalla
UE), mediante il finanziamento a tasso agevolato delle spese di partecipazione
alla gara, sostenute nell’arco di tempo compreso tra la data di arrivo alla
SIMEST della domanda di finanziamento ed il termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta. Il tasso
agevolato è pari al 40% del tasso di riferimento applicabile alle operazioni
di credito agevolato alle esportazioni a tasso variabile (tale tasso è
rilevabile ogni mese dal sito Internet della SIMEST). E’ previsto un limite
massimo di finanziamento determinato in rapporto al valore della commessa
secondo parametri decrescenti applicati a scaglioni. La sua durata complessiva
è di 4 anni a partire dalla data della prima erogazione, comprensivi di un
periodo di un anno e mezzo di pre-ammortamento, in cui sono corrisposti
soltanto gli interessi mentre il capitale dev’essere rimborsato in 5 rate
semestrali posticipate, uguali e consecutive. Le modalità di rimborso variano
in relazione alla posizione del beneficiario rispetto all’esito della gara. L’erogazione
del finanziamento è subordinata alla presentazione di una delle seguenti
garanzie: §
fideiussione bancaria, o assicurativa, redatta secondo lo schema
predisposto nel sito Internet di SIMEST e rilasciata da banche o compagnie
assicurative di gradimento della stessa §
fideiussione di Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi convenzionati con
SIMEST §
pegni su titoli L’impresa
presenta il modulo della domanda di finanziamento con allegato una copia del
bando di gara o lettera d’invito alla partecipazione alla gara, una breve
illustrazione della gara anche nel suo iter procedurale, un preventivo con
descrizione analitica di tutte le spese da sostenere, la tipologia di
garanzie, una presentazione dell’impresa ed i bilanci degli ultimi tre
esercizi disponibili. All’agevolazione
sono ammesse con priorità le imprese
in possesso di certificazione di qualità. Entro 90
giorni dalla presentazione della domanda di finanziamento alla SIMEST le
relazioni istruttorie devono essere sottoposte all’esame del Comitato che
deve deliberare sulla concessione. Entro ulteriori 15 giorni dalla delibera la
SIMEST deve comunicare all’impresa richiedente l’esito della delibera. III.
AGEVOLAZIONI CONCESSE IN BASE ALLA LEGGE SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A.
Premessa
La
materia è regolata dalla Legge n.49 del 26.2.1987, con cui è stata istituita
la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri. Detta legge prevede delle agevolazioni per gli operatori
economici che svolgono la loro attività nei Paesi in via di Sviluppo (PVS),
sotto forma di facilitazioni alla costituzione di imprese miste (joint
ventures) negli stessi (vedi art.7 della legge in parola) e di agevolazione
alle esportazioni verso questi Paesi. B. Facilitazioni per la costituzione di “joint ventures” nei
PVS La norma
prevede la “concessione di crediti
agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota
di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di
investitori pubblici e privati del Paese destinatario, nonché di altri
Paesi”. I crediti potranno essere concessi a società miste costituite
in PVS prioritari per la cooperazione italiana, con un reddito annuo
pro-capite inferiore a 3.250 US$. E’ possibile accedere ai finanziamenti
a fronte di conferimenti in denaro e/o natura in conto capitale
sociale. Le
partecipazioni al capitale di rischio delle imprese italiane finanziabili
dovranno avere come oggetto: “nuove iniziative oppure la riabilitazione e/o ampliamento di iniziative
preesistenti – in forma anche di imprese miste – realizzate attraverso
l’aumento del capitale di rischio delle iniziative stesse”. Tali
iniziative dovranno essere volte a favorire lo sviluppo dei settori agricolo,
industriale, nonché di quello delle infrastrutture limitatamente ai
trasporti, alle telecomunicazioni, all’energia, al settore idrico ed a
quello sanitario. La
partecipazione delle imprese italiane dovrà risultare
“significativa” nel capitale di rischio, come pure nella gestione
dell’impresa, nella formazione e sviluppo del management locale. La
partecipazione degli investitori locali (imprese o cittadini del PVS) non potrà
essere inferiore al 25% del capitale di rischio di ogni iniziativa, mentre
quella italiana non potrà essere inferiore al 15%. Il finanziamento agevolato
potrà coprire fino al 70% della quota di pertinenza dell’impresa italiana,
per un importo non superiore ai primi € 5.164.569; per quelle iniziative che
rivestano particolare rilievo per gli obiettivi di sviluppo del Paese
beneficiario, fino al 50 % della quota eccedente il predetto limite a fino ad
un massimo di € 10.329.138. In ogni caso il finanziamento non potrà
superare tale cifra. Il
credito agevolato verrà concesso ad un tasso
d’interesse del 30% del tasso di riferimento stabilito per il credito
agevolato al settore industriale, vigente alla data della stipula del
contratto di finanziamento. Dovrà essere rimborsato entro 8 anni dopo un
periodo di grazia (per interessi e capitale) non superiore a 2 anni. A
giudizio del Mediocredito Centrale, a fronte dell’erogazione del
finanziamento agevolato, saranno acquisite garanzie ritenute idonee. L’impresa
può richiedere un’anticipazione fino ad un importo massimo del 50% del
finanziamento accordato dietro presentazione di garanzie bancarie. La
domanda va presentata al Ministero degli Affari Esteri entro un anno dalla
costituzione dell’impresa mista, e comunque
prima dell’avvio della produzione nei settori agricolo e industriale
ovvero prima del completamento dell’opera, nel caso di iniziative nel
settore delle infrastrutture. Il tempo stimato per il completamento dell’istruttoria è tra 4 mesi
ed un anno. Per maggiori informazioni consultare il sito : www.esteri.it/polestera/cooperaz/uffxvi.
C. Agevolazione all’export attraverso la cooperazione bilaterale Il
“Commodity Aid” ed il “Programme
Aid” a dono sono aiuti alla bilancia dei pagamenti dei PVS e
costituiscono un finanziamento diretto da governo a governo. Il primo è un
finanziamento a fondo perduto finalizzato all’importazione nei PVS di beni e
servizi di produzione italiana di cui il Paese beneficiario aveva fatto
espressa richiesta all’organo decisionale (Comitato Direzionale per la
Cooperazione allo Sviluppo), mentre il secondo è destinato al sostegno di
settori specifici nel quadro di programmi prestabiliti. Sono attualmente in
corso di attuazione “Commodity” e “Programme Aid” con i seguenti Paesi
africani: Angola, Egitto, Etiopia, Gibuti, Kenya, Mozambico, Senegal, Tunisia,
Zambia e Zimbabwe. Una
volta accordato un tale tipo di aiuto, la Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri provvede
ad accreditare l’importo del finanziamento sul “conto speciale” aperto
dal governo del PVS presso una “banca agente” italiana da lui scelta.
Raccolte le richieste di forniture dei beneficiari locali, il responsabile del
programma trasmette alla società di “procurement” le liste dei beni e
servizi da acquistare; quest’ultima provvede alla selezione dei fornitori
italiani mediante gare o, per i casi previsti, trattativa privata e/o
licitazione privata sulla base di “short list”. Una volta che le Autorità
del Paese beneficiario hanno aggiudicato le forniture e stipulato i contratti
con i fornitori italiani, la DGCS
ordina alla “banca agente” l’apertura dei crediti documentari
irrevocabili. La
DGCS, qualora la selezione avvenga tramite gara, provvede alla divulgazione
del bando mediante pubblicazione sul proprio bollettino (DIPCO) e su organi di
stampa, nonché tramite i canali informativi dell’ICE, dell’Unioncamere e
della “banca agente”. [La
tipologia di finanziamento “Crediti d’aiuto” si differenzia dalle altre due dette sopra in
quanto prevede la restituzione del capitale sia pure a condizioni estremamente
agevolate. Inoltre, è il Paese destinatario del beneficio a scegliere le
imprese realizzatrici dello specifico programma o progetto approvato dal
Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo; in ogni caso
l’operatore dev’essere italiano. I
crediti di aiuto possono essere di “aiuto programma” per la fornitura de
beni e servizi necessari alla realizzazione di un programma (ad esempio
sostegno alla bilancia dei pagamenti, sostegno alle PMI) o di “aiuto
progetto” cioè finalizzati in base alle richieste dei paesi beneficiari per
la realizzazione di uno specifico progetto.] Per
maggiori informazioni consultare il sito: www.esteri.it/polestera/cooperaz/uffxvi/art6/caiuto.htm
IV.
CONTRIBUTI AI CONSORZI ALL’ESPORTAZIONE FRA
PICCOLE E MEDIE IMPRESE La
materia è regolata dalla Legge n. 83/89. Questi contributi sono concessi ai
Consorzi costituiti da almeno 8 PMI che hanno come scopo esclusivo
l’esportazione dei prodotti dei consorziati e/o l’importazione di materie
prime o semilavorati da utilizzare nel processo produttivo. Il Consorzio non
deve avere fini di lucro. Nei territori compresi nell’obiettivo 1 (Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) sono sufficienti 5
imprese consorziate per poter accedere al contributo. Le spese
ammissibili al contributo a fondo perduto sono quelle riguardanti la gestione
delle strutture consortili e l’attività promozionale. L’importo del
contributo è pari al 40%, elevabile al 60% se il Consorzio è costituito solo
da PMI ed al 70% per tutti i Consorzi nei primi 5 anni di vita, delle spese
del programma. L’importo massimo varia in rapporto al numero d’imprese che
lo compongono. Le
domande dovranno essere inviate al Ministero del Commercio con l’Estero (promo3@mincomes.it
)ed alla Regione competente.
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